Approfondimento Nomi a dominio
approfondimento nomi a dominio
INTERNET – NOMI A DOMINIO I nomi di dominio, “domain names” con termine anglosassone universalmente riconosciuto, possono essere indicati quali indirizzi del Protocollo Internet (IP) costituiti da gruppi di lettere, sigle, nomi e numeri. In Italia la “Registration Authority” è l’organismo preposto alla registrazione dei nomi di dominio; essa ha funzioni operative al contrario della “Naming Authority” che solamente stabilisce le procedure ed il regolamento a cui la prima delle due Authorities deve sottostare. Come è vero che Internet non è di proprietà di alcuno, né persona fisica né ente privato o statale, è vero anche che il suo utilizzo può dare adito a non pochi problemi giuridici che possono essere risolti facendo ricorso sia alle Legislazioni dei Paesi dove emergono tali problemi sia alle norme del Diritto Internazionale considerato che Internet è una realtà che interessa tutto il globo. Nell’ordinamento italiano, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti considerano il nome di dominio quale “segno distintivo”: ciò è dovuto all’uso commerciale che il più delle volte viene fatto del domain name e quindi esso potrà essere qualificato, di volta in volta, come marchio registrato, marchio di fatto, ditta, insegna, nome proprio e quindi, in definitiva, come segno facente parte del “patrimonio aziendale” del beneficiario del nome. REGISTRAZIONE DI “DOMAIN NAMES” Seguendo lo stesso principio di priorità cronologica sono registrabili i nomi di dominio internazionali (ad esempio “COM”, “INFO”, “NET”) senza alcun vincolo territoriale. La procedura per la registrazione di un nome di dominio in Italia prevede che il richiedente presenti sia un modulo di registrazione contenente i dati tecnici necessari per la funzionalità del nome stesso sia una lettera di assunzione di responsabilità. Il nome di dominio richiesto è considerato assegnato solo il giorno in cui viene inserito nel Registro dei Nomi Assegnati. PRINCIPALI PROBLEMI LEGATI AI “DOMAIN NAMES” NELLA REALTA’ ITALIANA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE Tale procedura appare presentarsi particolarmente valida, a confronto della ordinaria via giudiziaria; tuttavia la validità di tale procedura interviene appieno quando è possibile la dimostrazione della concorrenza sleale del titolare del nome di dominio e/o la malafede dello stesso o l’assenza di un suo interesse giustificato alla registrazione del nome di dominio in questione. Se la procedura ha per risultato la rassegnazione del nome di dominio contestato a chi ha promosso la contestazione, la Registration Authority pone in atto la rassegnazione stessa solamente nel caso in cui la parte avversa non avverta di aver dato inizio ad un procedimento giudiziario o arbitrale in merito allo stesso nome. |
|